Art. 1.
(Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa).

      1. Il territorio del comune di Lampedusa e Linosa è costituito in zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi delle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le disposizioni necessarie per l'operatività della zona franca.
      2. Nelle more dell'attuazione del regime di zona franca costituito ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita l'immissione in consumo nel relativo territorio, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dal diritto erariale sugli alcoli, dei seguenti prodotti in quantità contingentate:

          a) tabacchi;

          b) spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche;

          c) birra;

          d) zucchero;

          e) glucosio, maltosio e materie zuccherine;

          f) olio di semi;

          g) olii vegetali liquidi;

          h) tè;

          i) surrogati del caffè;

          l) benzina;

          m) gasolio;

          n) petrolio;

 

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          o) gas di petrolio liquefatti per uso domestico;

          p) olio lubrificante.

      3. Le quantità contingentate dei prodotti di cui al comma 2 sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori prodotti di prima necessità a cui applicare il regime agevolato previsto dal citato comma 2.